Recesso ad nutum da società di capitali e tutela dei terzi creditori
L’art. 2437, co. 3, cod. civ., che attribuisce al socio la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali a tempo indeterminato è una disposizione che richiede di contemperare l’interesse del socio al disinvestimento con l’interesse dei terzi creditori alla conservazione della loro garanzia patrimoniale ed alla prevedibilità delle cause che possono intaccarne la consistenza.
Pertanto, nel caso in cui lo statuto di una società cooperativa per azioni preveda una durata della società superiore all’aspettativa di vita dei soci, l’art. 2437, co. 3, cod. civ. deve essere interpretato restrittivamente precludendo l’esercizio del diritto di recesso dal momento che, da un lato, si è in presenza di un sistema normativo in cui è difficile delimitare oggettivamente la durata sostanzialmente illimitata di una società e, dall’altro, nelle società di capitali si verifica un pregiudizio per il diritto di garanzia dei terzi creditori posto che, differentemente da quanto accade nelle società di persone, il socio recedente non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla società prima del recesso.