Recesso ad nutum del socio di S.r.l. per indeterminatezza della durata della società e decorrenza degli effetti
La dichiarazione di recesso inviata all’organo amministrativo della società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che venga restituita al mittente per compiuta giacenza, in quanto atto unilaterale recettizio deve ritenersi ricevuta, ai sensi dell’art. 1335 c.c., il giorno in cui è stato rilasciato all’indirizzo del destinatario l’avviso di giacenza del plico (Cfr. Cass. n. 3707/1999).
Ai sensi dell’art. 2473 c.c., co. 2, c.c., il socio di società a responsabilità limitata costituita a tempo indeterminato può recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di 180 giorni, salvo che l’atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all’anno.
Le s.r.l. costituite per un tempo particolarmente lungo – tale per cui sia superato l’orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento dello scopo della società o che, comunque, prevedono un termine di durata superiore alla vita umana – sono assimilabili alle s.r.l. a tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 9662/2013).
Il Registro delle Imprese, sulla base della dichiarazione di avvenuto recesso contenuta nel dispositivo della sentenza, è tenuto per legge ad iscrivere il recesso del socio nel fascicolo d’impresa e/o visura camerale relativi alla società. Ove il Registro delle Imprese dovesse rifiutarsi di adempiere, l’interessato dovrà rivolgersi a tali fini al Giudice del Registro.
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)