Recesso convenzionale nelle società cooperative e competenza statutaria
Lo statuto della società cooperativa può legittimamente subordinare l’esercizio del recesso convenzionale alla ricorrenza di determinati presupposti o condizioni, tra cui l’autorizzazione o l’approvazione del consiglio di amministrazione. In un caso analogo, all’organo amministrativo viene accordato il potere discrezionale di verificare la corrispondenza della singola fattispecie concreta alle previsioni statutarie dettate con riferimento all’esercizio del diritto di recesso.
Il potere statutariamente riservato al consiglio di amministrazione non può essere esercitato da altri organi sociali ovvero da terzi estranei al tessuto societario, nemmeno in caso di inerzia dell’organo amministrativo. Parimenti, l’esercizio del suddetto potere non può essere rimesso all’autorità giudiziaria. Invero, si tratta di un’attribuzione tesa alla tutela dell’interesse della società cooperativa, la cui valutazione è attribuita in via esclusiva all’organo designato dallo statuto e ritenuto ideoneo alle valutazioni necessarie.
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Marina Massaro
Praticante avvocatoPraticante avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale (dipartimento di diritto societario). Laureata con lode presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi. Master in diritto societario presso Just Legal Services...(continua)