Recesso da società di persone con durata superiore alla vita normale di una persona
Quando la durata di una società di persone sia fissata in un termine così lontano da superare la vita -non solo lavorativa, ma anche biologica- di uno dei soci, tenuto conto dell’età dei soci e della durata media della vita umana (nella specie, il 2050, per un socio nato nel 1951), deve ritenersi che ciascun socio possa recedere ad nutum, con il solo obbligo del preavviso (minimo) di tre mesi, così come previsto dall’art. 2285 c.c..Deve quindi respingersi l’azione dell’altro socio di annullamento della delibera di scioglimento del contatto sociale per vizio del consenso ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, essendo comunque facoltà del socio recedere dal contratto sociale.
Il connotato essenziale del dolo invalidante si sostanzia dunque nella volontaria realizzazione, ad opera di una parte, di un’alterazione nella rappresentazione delle situazioni determinanti sulla formazione del consenso della controparte, al fine di coartarne la libera determinazione; per contro il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza non immutano la rappresentazione della realtà, ma si limitano a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l’altro contraente, con la conseguenza che il dolo omissivo, in buona sostanza, si concretizza ed assume giuridico rilievo solo quando si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore della vittima.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)