Recesso da società semplice costituita per una durata superiore alla normale vita umana
Se è pur vero che l’art. 2285 cod. civ. al primo comma prevede che ogni socio possa recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta lavita di uno dei soci e che la giurisprudenza equipara alla società con durata indeterminata quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, tuttavia si osserva che nei casi in cui la compagine societaria muti a seguito di una complessa riorganizzazione della società, la comparazione tra la durata della società e la durata media della vita dei soci deve essere rapportata all’età dei nuovi soci subentranti.
Inoltre si deve ritenere che la facoltà di recesso, nell’ipotesi in cui la società sia stata costituita ‘per tutta la vita di uno dei soci’ sia consentita a colui le cui aspettative di vita siano inferiori alla durata della società, cioè in relazione alle sue aspettative di vita e non genericamente a quelle di altri soci, essendo esclusivamente suo il relativo interesse tutelato dalla norma.