Recesso dalle cooperative edilizie a r.l.
Il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 c.c., pur dettato con riferimento alle fasi della costituzione e dell’esecuzione del rapporto mutualistico, deve essere rispettato, per opinione comune, anche nella fase di cessazione del rapporto.
Il singolo socio non può perseguire integralmente il proprio vantaggio mutualistico e successivamente recedere, sottraendosi alla partecipazione alle spese della cooperativa, qualora lo scopo mutualistico in favore di tutti i soci non sia stato ancora realizzato, senza violare il principio della parità di trattamento di cui all’art. 2516 c.c.
Nelle cooperative edilizie, ciò comporta che i soci che già abbiano ottenuto l’assegnazione dell’alloggio (così conseguendo il vantaggio mutualistico in vista del quale hanno aderito alla cooperativa), non possano recedere fintanto che anche tutti gli soci non abbiano ottenuto l’assegnazione degli alloggi loro spettanti.
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Marco Verbano
Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)