Recesso del socio di s.p.a.: determinazione del valore ex art. 2437-ter e limiti della locuzione “modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione”
In materia di recesso nelle s.p.a., ove gli amministratori non ottemperino all’obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni, si verifica una situazione di conflitto obiettivo tra l’interesse del socio ad esercitare il diritto di recesso e il comportamento inerte serbato dagli amministratori che, sostanzialmente, equivale alla contestazione del diritto di recesso del socio stesso (nella specie, il Tribunale ha ritenuto che anche in caso di mancata determinazione del valore delle azioni da parte degli amministratori la posizione del socio recedente possa essere tutelata attraverso la procedura prevista per il caso di contestazione della determinazione del valore ex art. 2437-ter, co. 6, c.c.).
Le deliberazioni di s.p.a. che importino modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione fanno sorgere, in capo al socio, il diritto di recesso solo ove abbiano direttamente ad oggetto la modificazione di tali diritti e si tratti di delibere per la cui adozione, in assenza del rimedio dell’exit, si potrebbe dubitare dell’applicazione del principio maggioritario. Sono quindi suscettibili di legittimare l’esercizio del recesso solo le modifiche che incidono pariteticamente, sia sul piano qualitativo sia sul piano quantitativo, sul diritto di voto di ciascun socio (nella specie, Tribunale ha ritenuto che non incida direttamente sul diritto di voto la modificazione statutaria con cui la società limiti la possibilità per i soci di minoranza di concorrere alla nomina degli amministratori).