4 Marzo 2015

Recesso del socio di società in nome collettivo e liquidazione della quota: natura dell’atto di recesso, stima del patrimonio sociale e solidarietà passiva per le obbligazioni di società di persone.

In caso di durata di una società in nome collettivo per un tempo indubbiamente superiore alle aspettative di vita media, l’ipotesi è assimilabile a quella di costituzione di società a tempo indeterminato, con conseguente diritto dei soci di recedere ad nutum, salvo il preavviso di tre mesi stabilito dall’art. 2285, commi 1 e 3.

 

 

Il recesso è un atto unilaterale recettizio che non soggiace ad alcun requisito di forma e che spiega i propri effetti soltanto una volta pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

 

 

Aver incaricato professionisti di propria fiducia per la redazione di perizie di stima del patrimonio sociale, non è circostanza univoca che consente di ritenere provato l’intervenuto recesso di un socio, dovendosi al più dedurre che erano in corso trattative tra i soci, nell’ambito delle quali essi avevano ritenuto opportuno far stimare il patrimonio sociale, anche in vista del futuro eventuale recesso di uno dei due.

 

 

Il valore della quota deve essere determinato, ai sensi dell’art. 2289 comma 2 c.c., avuto riferimento alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, attribuendo ai beni il loro valore effettivo, non quello prudenziale con i quali gli stessi sono iscritti a bilancio.

 

 

Sull’importo di liquidazione della quota decorrono gli interessi legali ai sensi dell’art. 1224 c.c. e dell’art. 1219 n. 3 c.c., trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, da eseguirsi pertanto al domicilio del creditore ai sensi dell’art. 1182 comma 3 c.c. nel termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto societario. Non spetta invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta, come tale soggetta al principio nominalistico.

 

 

La solidarietà passiva per le obbligazioni della società stabilita dall’art. 2291 c.c. opera soltanto nei confronti dei terzi e non anche per i debiti della società nei confronti dei soci, quale è quello derivante dal recesso. Il principio richiamato è affermato costantemente dalla giurisprudenza in tema di liquidazione della quota di una società di persone: unico legittimato passivo rispetto alla relativa domanda è infatti la società stessa, e non anche gli altri soci non receduti, poiché la regola della solidarietà tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società, e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori.

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