Recesso esercitato dagli eredi del socio. Cause di legittimazione ed efficacia
E’ legittimo il recesso esercitato dagli eredi del de cuius, sia ex art. 2469, co. 2 c.c. per il mancato gradimento da parte del socio ricorrente, sia ex art. 2473, co. 2 c.c. per la presenza di una clausola statutaria che, fissando il termine della durata della società (costituita nell’anno 2001) nell’anno 2100, equipara in sostanza la fattispecie a quella della società contratta a tempo indeterminato.
Spetta pertanto agli eredi il diritto alla liquidazione della quota sociale, pur non essendo il compimento di tale liquidazione condizione di efficacia del recesso – giacché il recesso ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia che si perfeziona al momento del ricevimento della comunicazione da parte degli altri soci – e dovendosi, quindi, ritenere gli eredi responsabili per i soli debiti sociali già sorti al momento del recesso.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)