Recesso per giusta causa da una società in nome collettivo
Il mero disaccordo in merito alla gestione della società non può costituire giusta causa di recesso del socio ai sensi dell’art. 2285 c.c.; tale può essere solo un comportamento che rende impossibile il proseguimento, quale l’appropriazione dei beni sociali, la mancanza delle scritture contabili, il mancato rendiconto, lo stato di insolvenza di uno dei soci.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)