Requisiti per il valido disconoscimento delle riproduzioni informatiche
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento di tali documenti,
pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c.- per far perdere a tali riproduzioni la qualità di prova – deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.