Requisiti per la conversione del modello di utilità in brevetto per invenzione
La conversione del modello di utilità in brevetto (e non solo del brevetto in modello di utilità) è certamente possibile – quando sussistono le condizioni di cui all’art. 76 comma 3 c.p.i. – atteso che il comma 4 dell’art. 76 c.p.i. prevede espressamente l’eventualità che dalla conversione consegua una riduzione temporale della tutela, circostanza, quest’ultima, che si verifica proprio quando un brevetto decennale per modello di utilità venga convertito in brevetto per invenzione.
Il concetto di accessibilità al pubblico dell’anteriorità distruttiva va inteso nel senso di comunicazione degli elementi necessari per realizzare un certo trovato a soggetti capaci di realizzarlo o di farlo realizzare da terzi