Requisiti per la tutela brevettuale (novità e c.d. “could/would test” per l’altezza inventiva) e contraffazione per equivalenti
Per avere accesso alla tutela brevettuale, le invenzioni devono possedere i requisiti di novità ed altezza inventiva ex art. 46 e 48 c.p.i.
Si ha assenza di novità in caso di coincidenza tra l’invenzione ed una delle anteriorità. Per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità.
Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Ai fini del giudizio sulla attività inventiva, l’esperto del ramo deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere attività creativa e, solo in questi ristretti confini, può combinare gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con quelli di una diversa anteriorità purché sussista uno stimolo univoco a metterla in atto e non una mera possibilità di compiere tale operazione (not simply could, but would). In tal senso, la carenza di attività inventiva in una data soluzione oggetto di rivendicazione sussiste solo se è palesemente evidente che l‟esperto del ramo sarebbe stato in grado d’individuare, nelle anteriorità logicamente correlabili all’oggetto di invenzione, un ovvio ed esplicito puntatore alla soluzione rivendicata.
Per potersi ravvisare contraffazione per equivalenti nel prodotto altrui devono essere presenti elementi essenziali dell’invenzione e non solo elementi accessori o secondari.