Requisiti per l’emissione dei provvedimenti ex art. 2409 e insindacabilità del merito gestorio
I presupposti per l’emissione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. sono costituiti dalla prova dell’esistenza attuale di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, tali da rendere assolutamente non opportuna l’ulteriore permanenza negli uffici dei soggetti cui dette irregolarità sono imputabili.
La parte ricorrente ex art.2409 ha l’onere di fornire non la piena prova delle irregolarità, ma nondimeno l’allegazione puntuale delle operazioni denunciate e della loro natura gravemente irregolare, dato che l’intervento del Tribunale non può avere ad oggetto un generico controllo delle attività materiali e giuridiche in cui si concreta l’attività di amministrazione necessaria alla realizzazione dell’oggetto sociale, trattandosi di attività che rientrano nell’ambito della discrezionalità gestionale dell’organo amministrativo e sono esenti da controlli esterni finché non assumono quei connotati di grave irregolarità che è onere della parte denunciante quantomeno individuare.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)