Competenza del tribunale e requisito della prova scritta nel decreto ingiuntivo relativo al diritto al compenso di amministratore
È infondata la prospettazione dell’incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo relativo al diritto al compenso di un membro del consiglio di amministrazione di società cooperativa in quanto, nonostante si tratti di pretesa inerente a rapporto sociale – materia di competenza della Sezione Specializzata Impresa ex art. 3 d.lgs. n. 168/2003 –, “il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita” (Cfr. Cass. S.U. n. 19882/2019).
Nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo relativo al diritto al compenso del membro del consiglio di amministrazione emesso nei confronti della società cooperativa dove egli svolgeva il proprio incarico, il requisito della prova scritta ex art. 633, n. 1), c.p.c. è soddisfatto – nonostante la mancata produzione in giudizio delle relative delibere assembleari su cui si fonderebbe la pretesa – dalle risultanze della relazione del revisore le quali, in assenza di specifiche deduzioni contrarie dell’opponente in relazione all’an debeatur ed al quantum debeatur, si presumono corrispondenti alle delibere, essendo quindi irrilevante la loro mancata produzione da parte dell’opposto.