Requisito di legittimazione attiva all’impugnazione di bilancio revisionato senza rilievi e rinuncia degli intervenuti
Il superamento della soglia di possesso qualificato prevista dall’art. 2434-bis c.c. per l’ipotesi di impugnazione di bilancio certificato da società di revisione sena rilievi integra un requisito di legittimazione, la cui sussistenza va accertata non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia. Pertanto, sesuccessivamente all’instaurazione di un giudizio i soci intervenuti in via autonoma a sostegno della domanda attorea, abbiano rinunciato all’azione, deve declararsi il rigetto della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva, a prescindere dalla circostanza che l’attore non abbia accettato la rinuncia, trattandosi di rapporti processuali connessi, ma scindibili.
Nel caso in cui la partecipazione di un socio sia sottoposta a sequestro giudiziario, il socio, le cui azioni sono sottoposte a vincolo, non può votare e quindi neanche impugnare la deliberazione.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)