Resa del conto dell’amministratore di società semplice
L’amministratore di società semplice è tenuto a rendere il conto della gestione ai sensi dell’art. 2261 c.c. La domanda di rendiconto può essere presentata giudizialmente, ma non include, a meno che sia esplicitamente formulata, la domanda di responsabilità e quella di riconoscimento di attribuzioni patrimoniali.
Se la parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere agli oneri a suo carico, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d’ufficio, in particolare con la consulenza contabile o il giuramento.