Residualità del provvedimento cautelare atipico e presunzioni legali di concerto tra azionisti
Lo strumento cautelare atipico dell’art. 700 c.p.c. non ha come presupposto indefettibile la violazione di un diritto e può essere accordato anche a prescindere dall’avvenuta produzione di un danno perchè esso è naturalmente volto ad evitare che un danno si verifichi. Deve quindi ritenersi ammissibile la richiesta di emissione di inibitoria al voto nei confronti di soci e di emissione dell’ordine nei confronti del presidente dell’assemblea – già convocata, ma non ancora tenuta – circa il criterio da seguire per l’individuazione dei soggetti che possono esercitare il diritto di voto in assemble, soprattutto laddove sia prospettato il rischio concreto di invalidità della delibera.
Affinché assumano rilievo congiunto le ipotesi di concerto presunto ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis, t.u.f. occorre che gli asseriti concertisti siano tutti azionisti della società emittente.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)