Responsabilità degli amministratori, di fatto e di diritto, per atti di mala gestio
La responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell’organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato il quale, pertanto, assume l’impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere la funzione gestoria con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico. Pertanto, non assume rilevanza, agli effetti di escludere la responsabilità per i danni derivanti da “mala gestio”, invocare la natura solo formale della nomina o il fatto di aver agito eseguendo istruzioni di terzi, ben potendo ciò costituire, piuttosto, un aspetto della negligente esecuzione del contratto.
Il cosiddetto amministratore di comodo (o “testa di legno”) non può mai invocare tale sua posizione (di non concreta attività di gestione) per essere ritenuto indenne da responsabilità conseguente ad atti di mala gestio compiuti o, comunque, non impediti dal medesimo.
La “rinuncia” alla procura (c.d. “dismissione del mandato”), così come la sua revoca, privano il procuratore della facoltà di compiere e ricevere atti soltanto se accompagnate dalla sostituzione con altro difensore, mentre, in difetto, consentono il perdurare di quelle funzioni di strumento e collegamento tra la parte difesa e gli altri soggetti del processo, che sono proprie del ministero del difensore.