Responsabilità da abusivo esercizio di attività di direzione e coordinamento per provocata insufficienza patrimoniale della controllata a danno dei suoi creditori
Costituisce attività di direzione e coordinamento abusiva e illegittima la cessione di crediti per somme ingenti dalla controllata alla controllante in violazione del disposto dell’art. 2467 e che comporti a carico della controllata, in presenza di una causa di scioglimento, un danno finanziario consistente nella privazione della necessaria liquidità per la continuazione dell’attività aziendale.
Dei danni provocati per abuso di attività di direzione e coordinamento possono rispondere anche gli amministratori della società controllante e della società controllata.