Responsabilità da gruppo e persona giuridica amministratrice di fatto
Una società può assumere la carica di amministratore di un’altra società a condizione che: a) sia designato dalla persona giuridica amministrante un “rappresentante persona fisica” che eserciti le funzioni di amministratore della società amministrata; b) la persona fisica designata sia assoggettata a tutti gli obblighi e responsabilità dell’amministratore persona fisica, in solido con la società amministratice designante; c) siano assoggettate a formalità pubblicitarie sia la società amministratrice designante sia la persona fisica designata. Poichè queste condizioni non possono essere soddisfatte per comportamento concludente, una persona giuridica non può essere qualificata come amministratore di fatto.
La società soggetta ad attività di direzione e coordinamento è legittimata ad esercitare l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c.
Non sussiste alcun obbligo di preventiva escussione della società controllata a carico del socio che eserciti l’azione di responsabilità nei confronti della società controllante ai sensi dell’art. 2497 c.c.
In difetto di altre circostanze di fatto l’unico cliente della società non può essere qualificato come soggetto controllante ai sensi dell’art. 2359 n. 3 c.c.
Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2497 c.c. occorre la prova: a) dell’esercizio da parte di una società di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre; b) dell’antigiuridicità della condotta, cioè dell’esercizio di quell’attività che nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, dunque estraneo a quello della società soggetta alla sua direzione e coordinamento, e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; c) dell’evento dannoso, ovvero del pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione; d) del nesso di causalità tra condotta ed evento
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)