Responsabilità da prospetto d’offerta inveritiero, intervento dei terzi e quantificazione del danno
In mancanza di prova contraria, deve presumersi che la non veridicità dei bilanci dell’emittente abbia influenzato le scelte dell’investitore indotto in errore sull’effettivo stato economico, patrimoniale e finanziario della società.
La quantificazione del danno da investimento dovuto alla non veridicità del prospetto d’offerta o dei bilanci dell’emittente deve tenere conto anche dell’andamento generale del mercato di borsa e, in particolare, dei titoli di società appartenenti al medesimo settore industriale dell’emitte.
L’intervento volontario autonomo di terzi nel processo civile deve essere svolto entro la prima udienza di comparizione, per consentire alle controparti un ragionevole spazio di riflessione circa la posizione da assumere rispetto alle domande degli intervenuti. L’intervento oltre il suddetto termine, infatti, determina una compressione anomala del diritto di difesa delle altre parti, tenuto conto della preclusione alla modifica delle domande coincidente con il termine ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c.; compressione superabile solo con una rimessione in termini e la fissazione di una nuova prima udienza, le quali però comporterebbero a propria volta un’ingiustificata dilatazione dei tempi processuali, peraltro contraria alla ratio delle norme in materia.
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Luigi Garofalo
Avvocato del Foro di Milano. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, dal 2012, Associato dello studio BonelliErede.(continua)