Responsabilità da prospetto. Il caso UniPol Assicurazioni
Nelle azioni di risarcimento danni basate sulla falsa rappresentazione in bilancio della situazione dell’emittente, l’investitore deve dimostrare che l’illegittima rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica scaturente dal bilancio abbia avuto incidenza determinante nelle proprie scelte di investimento e ciò alla luce anche della valutazione di eventuali segnali di allarme.
Se indubbio è il carattere stringente degli obblighi di informazioni finanziarie corrette e adeguate in capo al sottoscrittore del prospetto, incombe pur sempre sul risparmiatore la prova del nesso causale tra le inesatte e fuorvianti informazioni e le conseguenti scelte di investimento, e ciò proprio in forza della sussunzione della responsabilità nell’alveo dell’illecito aquiliano: nesso causale che può essere costruito in termini positivi per l’investitore sulla scorta di dati univoci, anche presuntivi, sia a livello oggettivo, sia a livello soggettivo.
Non si può aprioristicamente escludere che un investitore retail sia dotato di conoscenze finanziarie talmente sofisticate da poter competere con analisti finanziari e tanto da poter cogliere anche dati non di primo rilievo nell’esame del prospetto; tali elementi, tuttavia, devono essere adeguatamente esplicitati ad opera di chi agisce per il risarcimento del danno derivante da una supposta falsità di prospetto.
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Rossana Leggieri
Avvocato presso Studio De Poli - Venezia; docente Cuoa; curatore speciale e custode per il Tribunale delle Imprese di Venezia(continua)