Responsabilità degli amministratori della SGR verso i creditori del fondo comune riservato da essa gestito e natura meramente “estimatoria” del rendiconto di gestione
Nella verifica della qualità di “investitori qualificati” richiesta ai partecipanti ai fondi comuni riservati ex artt. 1, co. 1, lett. h), e 15 d.m. 228/1999, attuativo dell’art. 37 t.u.f., gli amministratori della SGR investita della gestione del fondo non sono tenuti ad accertare, in sede di sottoscrizione delle quote, l’effettiva esistenza della competenza ed esperienza dichiarata dai partecipanti, limitandosi la disposizione a imporre, a tutela non dei terzi ma dello stesso sottoscrittore, un onere di verifica formale basato sull’acquisizione di una dichiarazione da parte gli investitori.
Il rendiconto annuale di gestione dei fondi comuni riservati ha natura meramente “estimatoria” e non contabile, non potendo, in particolare, essere assimilato al bilancio di esercizio quanto ai criteri di redazione e pubblicità. Di conseguenza, i terzi creditori non possono fare affidamento soltanto su tale documento per accertare la solvibilità del fondo debitore.