Responsabilità degli amministratori (di diritto e di fatto) e dei sindaci di srl fallita nei confronti dei creditori sociali
Il curatore del fallimento di una srl è legittimato ad esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori. Tale azione è volta ad ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale fino all’ammontare necessario a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, distinguendosi così dall’azione sociale di responsabilità, che comporta il reintegro del patrimonio della società anche in funzione del ristoro del mancato guadagno (cd. lucro cessante).
Il regime di cui all’art. 2394 c.c. è analogicamente applicabile alle srl in virtù di un’interpretazione sistematica: non sarebbe infatti coerente ammettere la possibilità di invocare il suddetto regime nel caso di srl capogruppo (art. 2497 c.c.), di srl in liquidazione (artt. 2485 e 2486 c.c.) o nei confronti dell’organo di controllo di una srl (artt. 2477, co. 5, e 2407 c.c.) e negarla invece per gli amministratori di una srl in bonis o di una srl non facente parte di un gruppo, eventualmente imputando i danni derivanti da atti di mala gestio a chi non è direttamente responsabile della funzione gestoria, essendo piuttosto incaricato al controllo (di legalità formale e sostanziale) della stessa.
L’azione dei creditori sociali può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica (arg. ex artt. 2393, co. 4, e 2941, n. 7, c.c.).
La responsabilità può essere solidalmente imputata sia agli amministratori di diritto che agli amministratori di fatto, soggetti questi ultimi che nel concreto organizzano e dirigono l’amministrazione, redigono il bilancio, eseguono le delibere assembleari per le quali ricevono specifica delega e ogni più ampio potere di gestione e rappresentanza, laddove i primi ratificano formalmente qualsiasi decisione adottata dai secondi.
Il danno generato da prosecuzione illegittima di attività è il risultato di una condotta dell’organo gestorio che, a seconda della relazione sussistente con i soggetti sul cui patrimonio incide, può dar luogo ad un illecito contrattuale (nei confronti della società e dei soci) ovvero extracontrattuale (nei confronti dei creditori).
Il danno va determinato secondo criteri equitativi o presuntivi e va considerato in termini di “perdita incrementale netta”, corrispondente alla differenza tra l’entità del patrimonio sussistente al tempo in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il patrimonio sussistente in un momento immediatamente antecedente alla dichiarazione di fallimento della società, al netto delle perdite prodottesi, in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa (cfr. Cass. n. 17033/2008).
Sul danno così determinato, trattandosi di debito di valore, devono essere computati gli interessi compensativi di cui all’art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.) nella misura dell’interesse legale.
Devono rispondere in solido tra loro e con gli amministratori anche i sindaci che, omettendo i doverosi controlli sull’attività amministrativa e sulla regolarità della contabilità e, quindi, omettendo di assumere le doverose iniziative in tal senso connesse all’incarico assunto, hanno consentito che l’organo gestorio continuasse nell’attività imprenditoriale intrapresa a fronte di una sempre più evidente situazione di liquidazione, precisando che di omissioni fonte di responsabilità può parlarsi solo dal momento in cui lo stato di liquidazione fosse stato conosciuto o comunque conoscibile da parte degli stessi.
Se, però, l’apporto causale al danno di amministratori e sindaci è identico, di diversa intensità può essere il grado della colpa imputabile a ciascuno degli stessi ai fini della ripartizione della responsabilità nei rapporti interni; ciò, avuto riguardo sia ai rapporti tra amministratore di fatto e amministratore di diritto, sia ai rapporti tra organo amministrativo e organo di controllo.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)