30 Luglio 2015

Responsabilità degli amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica. Rapporti tra giurisdizione ordinaria ed erariale. Insindacabilità delle scelte gestionali. Sindacabilità della mancanza di diligenza o dell’omissione di cautele propedeutiche alle scelte gestionali

All’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

 

 

Il giudizio sulla diligenza non può mai investire le scelte di gestione degli amministratori in sé, ma tutt’al più il modo in cui esse sono state compiute, l’avere o meno effettuato le opportune verifiche ed avere o meno acquisito le opportune informazioni normalmente richieste, in relazione alle circostanze, per la scelta da operare. Non è la scelta gestionale in sé che può essere censurata ma, semmai, l’omissione della attività preparatoria di informativa e di verifica che consente di operare una scelta gestionale consapevole e ragionata.

 

 

Il merito delle decisioni concernenti l’entità del compenso degli amministratori e le sue modalità di corresponsione, trattandosi di mere scelte di gestione, non è sindacabile in sede giurisdizionale; tali scelte sono infatti sindacabili solo nell’ipotesi in cui conseguano all’omissione di cautele e alla mancanza di diligenza da parte degli amministratori che siano propedeutiche alle scelte gestionali (nella specie il Tribunale ha ritenuto responsabili alcuni membri del consiglio di amministrazione e il presidente del collegio sindacale di una s.p.a. che, a seguito della cooptazione di un nuovo membro del consiglio avevano previsto – o non si erano opposti a – un meccanismo di erogazione del compenso del nuovo membro articolato in una parte fissa e in una parte variabile legata al raggiungimento di obiettivi che lo stesso consiglio avrebbe dovuto determinare ma che, pur in assenza di determinazione, si sarebbero dovuti ritenere comunque convenzionalmente raggiunti, rimettendo così alla discrezionalità del consiglio di amministrazione non solo la fissazione degli obiettivi ma, in concreto, la corresponsione automatica del compenso variabile, slegandolo dall’avveramento della condizione e dalla funzione premiale che esso avrebbe dovuto avere, senza alcun vantaggio per la società).

 

 

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, poiché, in tal caso, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, non è configurabile né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

 

 

L’art. 16 bis della L. 28 febbraio 2008, n. 31 (l. conv. D.L. 31 dicembre 2007, n. 248) afferma che per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Tuttavia, detta norma non afferma anche per le medesime società, con partecipazione pubblica uguale o superiore al 50 per cento, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti non è regolata dalle norme del diritto civile e che le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice contabile; ne consegue che, per stabilire a chi competa la giurisdizione in tali casi, si deve fare pur sempre riferimento ai principi generali ed alle linee portanti del sistema, in particolare alla distinzione tra la responsabilità che gli organi sociali possono assumere direttamente nei confronti di singoli soci o terzi e la responsabilità in cui essi possono incorrere nei confronti della società.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code