Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e scelte gestionali imprudenti
La s.r.l. che agisce per far valere la responsabilità dell’amministratore, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore, deve provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempimente, quand’anche cessato dall’incarico; il nesso causale, oltre a servire come parametro per l’accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è rilevante anche sul piano oggettivo perché consente di limitare l’entità del risarcimento del danno all’effettiva e diretta efficienza causale dell’inadempimento. Incombe invece sugli amministratori l’onere di provare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri su di loro imposti.
La responsabilità può essere desunta non da una scelta di gestione, caratterizzate da rischio e rientranti nella libertà imprenditoriale, ma dal modo con cui questa è compiuta e dall’omissione da parte dell’amministratore di quelle cautele normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata.