Responsabilità degli amministratori di s.r.l. in sede fallimentare
Anche l’azione di responsabilità dei creditori sociali contro l’amministratore di s.r.l. è compendiata nell’azione del curatore fallimentare ex art. 146 l.fall.
Mentre l’azione sociale di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica dell’amministratore (art.2393 co.4 c.c.), il termine di prescrizione quinquennale per l’azione dei creditori sociali inizia a decorrere dal compimento dell’atto pregiudizievole (rectius: dalla conoscibilità per il creditore dell’atto pregiudizievole).
Il corretto perfezionamento della notifica dell’atto di citazione nei confronti di alcuni degli amministratori interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno anche nei confronti degli altri, in quanto debitori in solido ex art. 1310 c.c.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, anche nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori ex art. 146 l.fall. parte attrice ha unicamente l’onere di allegare l’inadempimento e, di contro, spetta a parte convenuta dare prova dell’adempimento.
La rinuncia ingiustificata alla riscossione di un credito costituisce di per sé depauperamento del patrimonio sociale per l’importo corrispondente.
La revoca dell’incarico all’amministratore, ove non risultante dal registro dell’imprese, non osta all’esperibilità, anche nei confronti dello stesso, dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. anche per fatti ad essa successivi, trattandosi di azione che ricomprende quella spettante ai creditori, ai quali, in quanto terzi, non sono opponibili gli eventi non iscritti nel registro.
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Marco Verbano
Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)