Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso i creditori e terzi
L’art.2394 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso i creditori sociali “per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” una volta che quest’ultimo sia risultato insufficiente al soddisfacimento dei crediti, va ritenuta applicabile anche in riferimento alle srl.
L’art.2476 settimo comma c.c. riecheggia, per le srl, il tenore dell’art.2395 c.c., in tema di legittimazione del terzo (e in particolare del socio) a svolgere domande risarcitorie nei confronti degli amministratori per le condotte gestorie di costoro connotate da dolo o colpa e che li abbiano direttamente (e non indirettamente, in via riflessa rispetto al danno subito dall’ente, nel qual caso unica legittimata all’azione risarcitoria rimane la società) danneggiati (nel caso di specie, il Tribunale ritiene che l’emissione da parte dell’amministratore di assegno, risultato successivamente privo di provvista, pur rappresentando un’evidente manifestazione di inadempimento della srl alla obbligazione contratta con il creditore, non è sufficiente a connotare in via univoca la condotta dell’amministratore come di per sé dolosamente o colposamente preordinata in danno dello stesso creditore, ben potendo la vicenda essere -alternativamente- attribuita a un peggioramento della situazione patrimoniale/finanziaria della società).
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)