Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società per illegittima prosecuzione dell’attività sociale dopo lo scioglimento per perdita del capitale sociale
Nel caso di scioglimento della s.r.l. per perdita del capitale sociale, è illegittimo ex art. 2486, comma 1, c.c. il comportamento degli amministratori che proseguano l’attività di impresa in ottica non meramente conservativa, intesa non già come successione di singole operazioni tra loro atomisticamente frazionabili, bensì come ciclo continuo di acquisto-produzione-commercializzazione.Il danno risarcibile in tali casi costituisce oggetto di un debito di valore da reputarsi accertato alla data della pronuncia di fallimento, onde sulle relative somme dalla data del fallimento sino alla data del deposito della sentenza di condanna al risarcimento del danno deve essere calcolata la rivalutazione monetaria e computati gli interessi compensativi ex art. 1226 c.c. nella misura degli interessi legali e applicati sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell’illecito alla data della pronuncia.