23 Marzo 2015
Responsabilità degli amministratori di srl. Inversione dell’onere della prova. Sequestro conservativo.
Massima a cura di: Edoardo
Per gli amministratori di Srl, al pari di quelli delle Spa, è attualmente richiesta non la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell’uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista; è inoltre intuitivo che nella valutazione della diligenza usata dall’amministratore nel caso concreto è necessario operare un giudizio ex ante e non ex post, dovendosi quindi prendere in considerazione solo quelle circostanze, oggettive e soggettive, conosciute o conoscibili, esistenti al momento in cui è stata tenuta quella determinata condotta, poi risultata foriera di danni per la società.
Chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente. Incombe viceversa sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti: al riguardo l’art. 2476, primo comma, ultima parte, c.c. stabilisce un’inversione dell’onere della prova a favore della società e dei creditori.
Al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità nei confronti della società stessa e del ceto creditorio, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi amministrativi, quand’anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell’ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa; quindi di per sé i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all’organo amministrativo, in
quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all’ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice. Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall’omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell’obbligo generale di vigilanza e/o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell’interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di speciale diligenza.
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