Responsabilità degli amministratori di una società in liquidazione in caso di incapienza del patrimonio della stessa ai fini del soddisfacimento dei creditori sociali
In caso di liquidazione di una società e conseguente insoddisfazione dei creditori della stessa, gli amministratori della medesima non possono essere chiamati a rispondere, a titolo di risarcimento del danno, dell’intero ammontare del credito di terzi, anche se riconosciuto in via definitiva in sede giudiziale, dal momento che in base ai principi che regolano il nostro ordinamento è il debitore (in questo caso la società debitrice) che deve rispondere con tutto il suo patrimonio (art. 2740 c.c.), patrimonio rispetto al quale l’azione revocatoria svolge una funzione strumentale di “ricostruzione”. Gli amministratori rispondono anche ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei limiti della responsabilità a loro ascrivibile e con riferimento al danno che risulti essere effettiva conseguenza immediata e diretta degli atti dagli stessi consapevolmente posti in essere con intento lesivo dell’altrui pretesa creditoria, dovendosi necessariamente fare riferimento ai fini della determinazione del danno alla originaria capienza patrimoniale della società, non certo all’intero ammontare del credito.