Responsabilità degli amministratori e dei sindaci di banche di credito cooperativo
È responsabile verso la Banca per i danni arrecati dalla sua gestione l’amministratore che ha contribuito col proprio voto alla deliberazione in ordine al mantenimento del credito concesso e all’erogazione di nuovo credito in favore di soggetto non affidabile e ciò malgrado la consapevolezza della non affidabilità del cliente, violando quindi le disposizioni che impongono diligenza nell’espletamento dell’incarico, segnatamente in ordine al dovere di controllo del merito creditizio dei clienti.
È del pari responsabile il sindaco per non avere correttamente vigilato sull’operato dell’organo amministrativo e per non aver attivato i poteri di intervento conferiti dal testo unico bancario, segnatamente la segnalazione delle irregolarità ex art. 52 TUB e la denuncia alla Banca d’Italia ex art. 70 del TUB, a nulla ostando:
– la circostanza che il sindaco possa aver segnalato alcune problematiche in ordine alla concessione degli affidamenti del corso delle riunioni col consiglio di amministrazione ovvero che possa averle segnalate alla Federazione delle banche di credito cooperativo;
– la mancata prova del nesso causale fra la sua condotta e il danno cagionato tenuto conto che quanto gli si addebita è una violazione generale e reiterata dei propri doveri di vigilanza.