Responsabilità degli amministratori nel fallimento e determinazione del danno
Nell’azione del curatore fallimentare contro gli amministratori ex art. 146 l. fall. confluiscono tanto l’azione sociale di responsabilità ex art. 2392 ss. c.c., di natura contrattuale, quanto l’azione di responsabilità spettante ai creditori ex art. 2394 c.c., di natura extracontrattuale.
Quando appaia ragionevole supporre che l’amministratore, in ottica prudenziale, avrebbe dovuto considerare certa la possibilità di una soccombenza nel processo tributario, è doverosa l’appostazione in bilancio di una passività pari alle imposte recuperande, maggiorate delle sanzioni e ridotte di 1/3, per la possibilità di definire la controversia sino alla prima udienza.
Nella determinazione, in sede fallimentare, del danno cagionato dagli amministratori, non può farsi ricorso al criterio della differenza fra attivo e passivo quando non vi sia assoluta inattendibilità delle scritture contabili. Sono anomalie tipiche di una contabilità connotata da diffusa e grave inattendibilità (che giustificherebbe il ricorso al criterio della differenza fra attivo e passivo in bilancio nella determinazione del danno cagionato dagli amministratori) la presenza di immobilizzazioni contabilizzate e non riscontrate, l’anomalo andamento dei conti cassa, discrepanze tra le risultanze degli estratti conto e i dati contabili, la presenza di costi sproporzionati e non inerenti rispetto al volume di affari. Viceversa non giustificano il ricorso al criterio in discorso contestazioni su singole e ben individuate operazioni contabili, che non si siano riflettute su altre appostazioni nel conto economico.
Quando risulti che il blocco anticipato delle attività, attuato in ottemperanza ad obblighi di legge effettivamente violati, avrebbe consentito il contenimento del deficit patrimoniale che, di converso, è stato incrementato per effetto della prosecuzione della gestione caratteristica, è possibile ricorrere, per la determinazione, in sede fallimentare, del danno cagionato dagli amministratori, al criterio equitativo della differenza fra i netti patrimoniali o della perdita incrementale. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
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Marco Verbano
Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)