Responsabilità degli amministratori e dei sindaci e nullità dell’atto di citazione
L’azione di responsabilità esperita nei confronti di amministratori e sindaci di una società per la causazione e l’aggravamento del dissesto di quest’ultima presuppone l’esatta identificazione delle condotte (attive od omissive) compiute da ogni amministratore e sindaco, delle conseguenze e degli effetti (id est del danno) che da ciascuna è derivato.
È nullo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 164 c.p.c., l’atto di citazione nel giudizio di responsabilità qualora non siano identificati i fatti costitutivi della domanda, la quale si limiti a descrivere sotto il profilo meramente oggettivo e materiale le operazioni che si assumono truffaldine, senza tuttavia enunciare condotte specificamente individualizzanti riguardo alla posizione di ciascun convenuto, in relazione ad ogni operazione che avrebbe comportato danno alla società.
L’onere di allegazione non può considerarsi adeguatamente assolto introducendo una serie di fatti e circostanze, collegandole indistintamente alle rispettive qualità dei convenuti, senza stabilire puntualmente quali fatti e quali condotte – per ciascuna condotta che si assume truffaldina – vengano in evidenza con riguardo a ciascuno dei soggetti destinatari della domanda. Tale carenza non concerne solo la struttura della condotta ascritta, ma si riverbera anche sull’allegazione relativa alla produzione del danno e alla sua riconducibilità a ciascun convenuto sotto il profilo causale, minando in definitiva la possibilità di prestare una difesa idonea.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)