Responsabilità degli amministratori e della società controllante per mancato adempimento contrattuale della controllata
La specifica azione prevista ex art. 2497 comma 1° c.c. non copre qualsiasi danno possano subire i creditori in rapporti intercorsi con società soggetta ad altrui direzione e coordinamento ma, quale peculiare forma di tutela aggiuntiva rispetto a quelle già previste dall’ordinamento, soltanto il danno subito da creditori e soci quale riflesso del danno subito dal patrimonio della società debitrice(etero diretta), in relazione a condotte gestorie assunte in proprio dagli amministratori di questa ma influenzate dalla controllante e dirette a perseguire interessi del gruppo contrastanti con quelli della controllata. In tal senso, esulano dall’ambito della previsione in parola (rientrando piuttosto nell’ambito della generale fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.) le ipotesi di concorso del socio di controllo e/o dei suoi amministratori nelle condotte illecite addebitabili agli amministratori della società eterodiretta in danno diretto di propri creditori.
Deve escludersi la configurabilità di un generico obbligo del socio di controllo di sostenere finanziariamente le proprie controllate, obbligo che risulterebbe incompatibile con il principio generale di responsabilità limitata del socio di una società di capitali, fatta salva naturalmente, da un lato, l’eventuale esigenza di interventi propriamente “compensativi”, dall’altro lato l’ipotesi di formali garanzie comunque prestate alla medesima controllata, la quale è l’unica legittimata a svolgere eventuali azioni contrattuali, esperibili dai suoi creditori solo ove sussistano le condizioni per l’esercizio dell’azione surrogatoria.
La legittimazione ad agire ex art. 2394 c.c. viene riconosciuta a favore del creditore a fronte di un pregiudizio che vada a colpire direttamente la “integrità del patrimonio sociale” del debitore e trova la sua giustificazione in una ingiustificata modifica/diminuzione della garanzia patrimoniale, intervenuta necessariamente in un momento successivo rispetto alla costituzione del rapporto negoziale tra società e creditore. Ne deriva che il creditore sociale non può invocare, tra le condotte pregiudizievoli astrattamente rilevanti ex art 2394 c.c., la stessa stipula del contratto da cui è sorta la relativa posizione creditoria posta a fondamento della legittimazione all’esercizio della azione in esame.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)