Responsabilità degli amministratori e quantificazione del danno in presenza della mancata rilevazione nella contabilità aziendale di pagamenti in contante effettuati nelle mani del Presidente del CdA
Sono co-responsabili per le condotte di mala gestio (distrazione di pagamenti in contanti per servizi prestati dalla società e omessa rilevazione nella contabilità aziendale) insieme con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui i pagamenti erano destinati, anche gli altri amministratori che non abbiano espressamente contestato la pratica societaria consistita nel ricevere pagamenti in contante non registrati e abbiano anzi attivamente preso parte all’attività di gestione sociale mediante la concreta partecipazione alle decisioni finanziarie relative alla società (ad esempio, deliberando lo smobilizzo di somme a titolo di piani di accumulo, stipulando finanziamenti bancari o prestando le relative garanzie fideiussorie).
Il danno frutto delle condotte di mala gestio sopra richiamate è pacificamente determinabile nella sommatoria degli importi corrisposti alla società e oggetto di distrazione (debitamente rivalutati e accresciuti dagli interessi compensativi), ma diversamente non sono conseguenza immediata e diretta delle distrazioni di denaro e abbisognano pertanto di un nesso causale con le medesime:
- i danni subiti per l’accensione di nuovi finanziamenti (i.e. interessi passivi) o per l’avvio di un giudizio pre-fallimentare da parte dei creditori sociali (i.e. spese legali), qualora le difficoltà finanziarie della società siano risalenti nel tempo o comunque precedenti alle condotte distorsive;
- i danni derivanti dalla regolarizzazione fiscale dei pagamenti in contanti non fatturati, laddove dalle fatture prodotte in giudizio non si evincano in maniera univoca elementi di riferibilità dell’attività di regolarizzazione espletata ai ricavi non fatturati oggetto di distrazione da parte degli amministratori.