Responsabilità degli amministratori: natura contrattuale dell’azione sociale, nesso causale ed entità del danno risarcibile
L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
La violazione dei doveri degli amministratori costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori: infatti, sono necessarie la prova del danno e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori. Il riferimento al nesso causale consente di limitare l’entità del risarcimento all’effettiva e diretta incidenza causale dell’inadempimento e quindi di porre a carico degli amministratori solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Il danno derivante dal mancato pagamento delle imposte dovute dalla società fallita, concretamente riferibile alla condotta colposa dell’amministratore, non coincide con l’importo dell’imposta il cui pagamento sia stato omesso: esso può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati alla società a seguito dell’accertamento fiscale compiuto dagli enti competenti. Il comportamento dell’amministratore, infatti, non incide sulla debenza o meno dell’imposta, ma soltanto sugli aggravi (interessi e sanzioni) derivanti dal mancato pagamento.
L’iscrizione di un credito non effettivo in bilancio non importa l’esistenza di un danno per la società o per i creditori sociali pari all’importo iscritto. L’iscrizione di una posta attiva fittizia, tuttavia, potrebbe costituire mezzo per celare lo stato di dissesto della società, in modo tale da consentire all’amministratore della stessa di proseguire l’attività imprenditoriale pur in presenza di una causa di scioglimento. Tale circostanza deve essere quantomeno allegata, non potendo altrimenti essere presa in considerazione dal giudice.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, la mancanza delle scritture contabili non giustifica di per sé sola che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove rne icorrano le condizioni.
Il risarcimento del danno al quale sono tenuti, in solido tra loro, gli amministratori ed i sindaci dà luogo a un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell’evento dannoso.