21 Febbraio 2018

Responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali: competenza territoriale e presupposti

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. per le domande risarcitorie da fatto illecito extracontrattuale, il luogo in cui sorge l’obbligazione, cd. “forum delicti”, deve essere identificato nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica. Poiché nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva, qualora i due luoghi non coincidano, il “forum delicti, previsto dall’art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l’evento. Dunque, nel giudizio promosso da una società, avente personalità giuridica, per il risarcimento dei danni da fatto illecito nei confronti degli amministratori di una diversa società, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui hanno sede (cfr. art. 19 c.p.c.). Tale individuazione corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute pregiudizievoli della condotta illecita e soddisfa pienamente le esigenze di certezza implicate dal principio di precostituzione del giudice naturale.

Gli artt. 2394 e 2486 c.c. prevedono una responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali per danno indiretto o riflesso causato dall’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione e l’integrità del patrimonio sociale costituente la garanzia generica per il soddisfacimento del credito ai sensi dell’art. 2740 c.c., in quanto il danno ai creditori costituisce effetto del depauperamento del patrimonio sociale della società debitrice, la quale è il soggetto direttamente danneggiato dalla mala gestio degli amministratori.

Nell’esercizio del corrispondente rimedio risarcitorio il creditore/attore deve allegare e provare, oltre al presupposto dell’insufficienza patrimoniale, quali siano le condotte inadempienti compiute dagli amministratori rispetto al patrimonio sociale e il danno, elemento questo costituito dalla differenza tra quanto la società debitrice avrebbe pagato se l’atto lesivo del suo patrimonio non fosse stato compiuto e quanto la società debitrice è in grado di pagare a seguito dell’atto lesivo. Siffatto criterio di individuazione del danno è reso cogente dalla circostanza che il presupposto dell’azione – cioè l’insufficienza patrimoniale della società – innesca di necessità il concorso dei creditori sul patrimonio sociale, proprio in quanto insufficiente. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

 

 

 

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