Responsabilità degli amministratori, onere della prova e criterio della differenza fra attivo e passivo fallimentare
Il mancato rinvenimento delle scritture contabili , pur non consentendo al curatore del fallimento di ricostruire le vicende societarie e aggravando i suoi compiti, non consente di ritenere che l’intero deficit patrimoniale della società sia allo stesso riconducibile per la considerazione che la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa e non li determina
e dunque se palesemente condivisibile è il principio per cui l’omessa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici comportamenti dell’amministratore, ciò non elimina la necessità che il curatore individui altri eventuali inadempimenti ascrivibili all’amministratore potenzialmente idonei a porsi come causa del deficit patrimoniale fatto registrare dalla società, operando solo a tali condizioni il suo esonero dalla dimostrazione del nesso di causalità tra inadempimento e danno. In tal caso la possibilità di ricorrere al criterio della differenza tra attivo e passivo permane al fine di quantificare il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tutte le volte in cui la mancanza delle scritture contabili renda di fatto impossibile accertare quale sia il danno derivante dagli inadempimenti contestati, ma il detto criterio non può operare automaticamente per tutte le ipotesi in cui l’azione di responsabilità sia fondata sulla mera violazione da parte dell’amministratore dell’obbligo di regolare tenta della contabilità posto che l’azione di responsabilità avrebbe in tal caso funzione sanzionatoria allo stato non consentita dall’ordinamento [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14].
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Chiara Petruzzi
Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato...(continua)