28 Settembre 2022

Responsabilità degli amministratori per danni diretti al socio che ha acquistato la partecipazione sulla base di bilanci non veritieri

L’art. 2395 c.c. contiene la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali, la cui applicazione richiede la verifica in ordine alla sussistenza di fatti illeciti imputabili agli amministratori stessi, vale a dire di comportamenti dolosi o colposi cui siano riconducibili in via immediata i danni derivati direttamente nel patrimonio del socio o del terzo, secondo le regole in tema di responsabilità extracontrattuale. In specie, l’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società. Orbene, la responsabilità dell’amministratore nei confronti del terzo non scaturisce dal mero inadempimento contrattuale posto in essere nella gestione della società e ad essa imputabile, bensì deve concretizzarsi in un’ulteriore azione degli amministratori costituente illecito extracontrattuale, direttamente lesiva di un diritto soggettivo patrimoniale del terzo. Costituisce, dunque, illecito rilevante ai sensi dell’art. 2395 c.c. ogni fatto, doloso o colposo, commesso dagli amministratori in occasione dell’esercizio delle loro funzioni gestorie, che rechi al terzo un danno ingiusto tale da riverberarsi direttamente nel suo patrimonio. Trattandosi di responsabilità aquiliana, il terzo danneggiato è onerato della prova dei presupposti – soggettivi e oggettivi – di tale responsabilità. Tanto premesso, l’accoglimento dell’azione risarcitoria proposta a norma dell’art. 2395 c.c. richiede l’accertamento non solo della condotta contra legem, ma anche – al pari di ogni altra azione risarcitoria – l’allegazione e prova, da parte dell’attore, del danno lamentato e del nesso causale intercorrente tra questo e la condotta stessa.

È pacifico che tra le condotte contra legem suscettibili di generare responsabilità in capo agli amministratori e alla società vi sia la propalazione di informazioni false o incomplete o comunque decettive in ordine alla situazione economico patrimoniale della società stessa, informazioni in base alle quali il socio o il terzo abbiano determinato proprie scelte di investimento (o disinvestimento) relative alla società stessa, quali acquisti di partecipazioni da altri soci, vendite di partecipazioni, sottoscrizioni di aumenti di capitale, ecc. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di una domanda risarcitoria ex art. 2395 c.c., incombe sul terzo danneggiato l’onere di provare – sulla scorta del principio del “più probabile che non” – la ricorrenza delle falsità e l’idoneità della prospettazione inveritiera a trarre in inganno il contraente, di fatto determinando la conclusione del contratto. In particolare, incombe sull’acquirente l’onere di allegare e dimostrare che egli abbia acquistato le azioni di quella società per effetto della rappresentazione illegittima della situazione patrimoniale ed economica contenuta nel bilancio. In altri termini, con particolare riferimento a partecipazioni in società chiuse, non può considerarsi sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria accedente all’azione di responsabilità la sola prova del compimento, da parte degli amministratori, di un’attività decettiva nei confronti dell’acquirente delle azioni e di un inganno di cui quest’ultimo sia rimasto vittima nell’operazione di acquisto; occorre, infatti, che l’acquirente alleghi e dimostri che, per effetto dell’illegittima e falsa rappresentazione della situazione patrimoniale economica contenuta nel bilancio e/o nei documenti ad esso allegati – la cui sussistenza, beninteso, costituisce presupposto logico necessario dell’accoglimento della domanda –, egli sia stato indotto ad acquistare le quote e che, per effetto di tale acquisto abbia subito un danno.

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Marco Novara

Marco Novara

Dottorando di ricerca di Diritto commerciale presso l'Università Statale di Milano(continua)

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