Responsabilità degli amministratori per danno diretto al creditore indotto a fare credito alla società in ragione di irregolarità contabili
L’azione ex art. 2476, comma 6°, c.c. è fondata sul medesimo titolo di responsabilità (extracontrattuale) disciplinato, per la s.p.a., dall’art. 2395 c.c. e presuppone, pertanto, il verificarsi di un pregiudizio immediato e diretto nel patrimonio del terzo.
Risponde nei confronti del terzo creditore sociale ai sensi dell’art. 2476, comma 6°, c.c. l’amministratore che, per mezzo di irregolarità contabili volte ad occultare o comunque ritardare l’emersione di una perdita che intacchi il capitale sociale, prosegua nell’attività commerciale senza l’attivazione delle regole di cui agli artt. 2446-2447 c.c. (nella specie, contraendo crediti da forniture pur essendo consapevole dell’incapacità di adempiere da parte della società, con la conseguenza che il danno coincide con il valore del credito inadempiuto).
Costituisce grave inadempimento degli obblighi gestori gravanti sugli amministratori la fornitura di merce a credito a un soggetto incapiente.
Costituisce grave inadempimento degli obblighi gestori gravanti sugli amministratori la devoluzione, in via di fatto, a un terzo estraneo della gestione dell’attività svolta dalla società.