Responsabilità degli amministratori per distrazione di somme dalle casse sociali. Nullità per immeritevolezza della clausola claims made.
L’amministratore non può addurre quale titolo giustificativo di prelievi dalle casse sociali un contratto, da lui stipulato con l’amministratore revocato, modificativo di una transazione stipulata dalla società e specificamente autorizzata con delibera dell’assemblea dei soci, qualora in giudizio si accerti la falsità della scrittura recante il predetto contratto modificativo o comunque la mancanza di delibera assembleare autorizzativa alla stipula dello stesso.
Rispetto ad atti di distrazione di somme dal patrimonio sociale compiuti da uno degli amministratori, il coefficiente soggettivo necessario per affermare la rimproverabilità degli altri amministratori e sindaci si manifesta o nell’adesione psichica alla condotta altrui oppure nella consapevolezza o, quantomeno, conoscibilità del compimento dell’atto illecito altrui in presenza di specifici “segnali d’allarme”, unita alla mancanza di una idonea reazione. Poi, nel caso in cui la mancata adozione di idonee reazioni rispetto all’illecito distrattivo compiuto risulti rimproverabile, occorre altresì accertare, sul piano oggettivo, anche il nesso di causalità tra l’inadempimento evidenziato ed il danno patito come diretta conseguenza dell’omissione illecita, ossia il pregiudizio di fatto o di diritto alla concreta possibilità della società e dei suoi creditori di ottenere ristoro del danno subito.
La clausola cd. claims made che copra unicamente i sinistri avanzati nei confronti degli assicurati per la prima volta durante il periodo assicurativo e sia inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell’attività professionale di amministratore di società di capitali non è idonea a superare il vaglio di meritevolezza ed è conseguentemente nulla ai sensi dell’art. 1322 comma secondo c.c. Siffatta pattuizione determina uno iato fra il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione, pagato il premio, e resa operante la copertura assicurativa, e il tempo nel quale può concretamente avverarsi il rischio. Tale iato temporale è inconciliabile con il tipo di responsabilità cui può andare incontro chi accetta incarichi negli organi sociali, la cui condotta (o le cui omissioni) possono per lo più produrre effetti dannosi “a decorso occulto”, ovvero che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui venne tenuta la condotta colposa fonte di danno.