Responsabilità degli amministratori per i debiti della società verso l’Erario
Ai sensi dell’art. 2486 cod. civ., al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, e in caso di violazioni, essi sono chiamati a rispondere degli eventuali danni arrecati alla società e ai creditori per aver aggravato il dissesto.
Nell’ipotesi in cui vi siano debiti della società verso l’Erario, gli amministratori devono utilizzare le risorse economiche della società stessa per il pagamento di tali debiti, e il relativo inadempimento li espone ad un’azione di responsabilità per mala gestio verso la società e verso i creditori sociali.
Tuttavia, in caso di inadempimento dei suddetti obblighi di pagamento, è necessario distinguere tra due ipotesi:
– in caso di società in bonis, l’amministratore risponderà dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, agli interessi ed agli aggi addebitati dall’Erario alla società stessa, nella misura determinata dall’accertamento tributario ovvero dalla cartella esattoriale;
– in caso di società la cui situazione patrimoniale non permetteva il pagamento a causa dell’incapacità finanziaria/incapienza patrimoniale, l’amministratore che ha proseguito illegittimamente l’attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, risponderà dei danni nella misura pari al debito per le sanzioni, gli interessi e agli aggi addebitati alla società anche con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse, di conseguenza, cessato l’attività.