Responsabilità degli amministratori per indebita prosecuzione dell’attività sociale e compensazione delle spese processuali per illeciti non risultanti in danni risarcibili
Nell’ambito del giudizio di responsabilità di amministratori di S.p.A. per indebita prosecuzione dell’attività sociale, la circostanza del mancato pagamento di alcuni debiti sociali non costituisce, di per sé, idonea dimostrazione di un dissesto irreversibile, né tanto meno della maturazione di uno stato d’insolvenza precedente all’effettiva apertura della procedura concorsuale, dato che la permanenza dei medesimi debiti per più esercizi può derivare anche dall’inerzia dei creditori e può essere, comunque, bilanciata da proporzionate poste attive.
Costituisce presupposto idoneo alla compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 92 c.p.c. il compimento, da parte degli amministratori convenuti in giudizio, di operazioni illecite che, non essendosi risolte in un danno patrimoniale per la società attrice, non siano fonte di responsabilità gestoria (nella specie, gli amministratori avevano sottoscritto l’aumento di capitale di una società debitrice in evidente stato di decozione al solo scopo di compensare un credito vantato, nei confronti di quest’ultima, dalla società gerita).