Responsabilità degli amministratori per omessa consegna delle scritture contabili al momento della dichiarazione di fallimento della società
L’omessa consegna delle scritture contabili al momento della dichiarazione di fallimento, nonché la mancata redazione dei bilanci non postulano, di per sé, la responsabilità degli amministratori di una società fallita. ciò in quanto, tali condotte, impedendo de facto una ricostruzione a posteriori delle vicende patrimoniali in cui si è articolata la vita della società prima del fallimento, osterebbero ad una chiara e precisa individuazione del compimento di atti di mala gestio sulla base dei quali affermare una violazione del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa. La declaratoria di responsabilità presuppone, infatti, quali antecedenti necessari, la deduzione di elementi idonei a far ritenere ragionevole la determinazione del danno, nonché la sussistenza di un nesso causale intercorrente tra l’inadempimento contestato e il danno presunto (nel caso di specie, il tribunale ha inoltre negato la liquidazione del danno in ossequio al criterio della differenza tra l’attivo e il passivo accertati nell’ambito della procedura concorsuale, ciò in quanto la mancanza delle scritture contabili impedirebbe di ricostruire l’effettivo andamento dell’impresa a prima della dichiarazione di fallimento). [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
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Eugenio Sabino
Praticante avvocato, Chiomenti Studio Legale | Cultore della materia in diritto commerciale (corso progredito), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano | Laurea in Giurisprudenza (con lode), Università...(continua)