Responsabilità degli amministratori per operazioni in conflitto di interesse e per distrazione di risorse sociali
All’amministratore (o ai prossimi congiunti dello stesso) non è impedito di essere controparte contrattuale della società; tuttavia la presenza di un conflitto di interesse impone che egli proceda nell’interesse della società ad una rigorosa valutazione dei beni oggetto del contratto, se del caso anche previa immissione degli stessi sul mercato per verificarne in concreto l’appetibilità ad opera di terzi.
Non integra una distrazione illecita di risorse sociali l’elargizione di somme di denaro a favore di soci, là dove regolarmente contabilizzate come crediti verso soci, potendo la società in qualunque momento chiederne la restituzione. In tali casi, per fondare una responsabilità degli amministratori è necessario dar prova che tali prestiti siano stati concessi imprudentemente e negligentemente senza alcuna garanzia (e con successiva difficoltà) di recupero.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)