3 Settembre 2013

Responsabilità del commissario liquidatore per mancato incasso di assegno circolare da parte di creditore concorsuale

L’art. 115 l. fall. attribuisce al curatore o, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore la facoltà di individuare, previa autorizzazione del giudice delegato, le modalità più opportune per il pagamento delle somme assegnate ai creditori in sede di riparto concorsuale.

Diversamente la norma non consente deroghe in punto di effetti riconnessi alle modalità di pagamento in concreto adottate, le quali devono inoltre essere idonee ad assicurare la prova del pagamento medesimo, giacché sarebbe ravvisabile in caso contrario una violazione degli artt. 3 e 23 Cost.

Qualora il giudice delegato abbia autorizzato l’emissione e la spedizione di assegni circolari non trasferibili a favore di un creditore insinuatosi nel concorso, il liquidatore che esegua quanto autorizzato sarà liberato da responsabilità verso la procedura ma non verso il creditore medesimo, che potrà ritenersi soddisfatto solamente nel momento in cui abbia incassato le somme e non già al momento della spedizione dell’assegno da parte del liquidatore.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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