Responsabilità del liquidatore di società in concordato preventivo per mancata riconsegna di beni altrui
L’azione di responsabilità rivolta dal terzo fornitore di beni in leasing nei confronti del liquidatore della società utilizzatrice basata sulla mancata restituzione dei beni soggiace, come altra azione risarcitoria al principio dell’onere della prova, in particolare in punto di danno causalmente riconducibile all’inadempimento del convenuto; il liquidatore non può essere pertanto tenuto a rispondere personalmente per le rate scadute o insolute relative a un risolto contratto di locazione finanziaria stipulato dalla società, né tanto meno può essere tenuto a rispondere del valore originario dei beni oggetto del contratto, quando questi sono stati parzialmente utilizzati dalla società.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)