Responsabilità del liquidatore per mala gestio ed eccezione di inadempimento
E’ responsabile per mala gestio il liquidatore che non abbia adempiuto al dovere di conservare il patrimonio sociale, per assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali, avendo pagato debiti inesistenti e non avendo pagato, invece, debiti tributari, in violazione della par condicio creditorum, ex art. 2741 c.c., anteponendo interessi personali a quelli societari.
25L’eccezione di inadempimento – configurabile tra amministratore e società – può essere opposta per paralizzare il diritto al compenso dell’amministratore quando sia basata su fatti collegati al periodo di carica e produttivi di danno alla società.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)